SCOMPUTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA IN CASO DI PRECEDENTI RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI E LIMITI ALLA TRASFERIBILITÀ IN SEDE DI DONAZIONE
- Dott. Caglieri Simone

- Feb 3
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In materia di rivalutazione delle quote, l’articolo 7 del D.L. n. 70/2011 aveva introdotto la possibilità di procedere al computo delle imposte già versate in occasione di una precedente rivalutazione. In particolare, la norma riconosce la facoltà di imputare alla nuova rivalutazione l’imposta sostitutiva già assolta in relazione a una rivalutazione effettuata in precedenza.
Si ritiene che tale previsione sia applicabile anche in relazione all’attuale normativa sulla rivalutazione delle quote, nonostante l’assenza, nella norma di proroga, di un espresso richiamo alla disposizione citata.
A titolo esemplificativo, si consideri la seguente fattispecie:
Prima rivalutazione (2013), Valore rivalutato: euro 100.000. Imposta sostitutiva (4%): euro 4.000
Seconda rivalutazione (2020), Valore rivalutato: euro 150.000. Imposta sostitutiva (11%): euro 16.500
In tale ipotesi, l’imposta sostitutiva versata in occasione della prima rivalutazione, pari a euro 4.000, può essere imputata in detrazione dell’imposta dovuta per la seconda rivalutazione. Ne consegue che il contribuente sarà tenuto al versamento della sola differenza, pari a euro 12.500 (euro 16.500 – euro 4.000).
Resta fermo che, qualora il valore risultante dalla seconda rivalutazione sia inferiore a quello determinato in sede di precedente rivalutazione, non è ammessa la possibilità di richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di imposta già versata.
Con riferimento, inoltre, alla possibilità per il contribuente di scomputare l’imposta sostitutiva corrisposta in occasione di una precedente rivalutazione e alla sua eventuale trasferibilità in caso di donazione, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione n. 91 del 17 ottobre 2014, fornendo specifici chiarimenti interpretativi.
In tale documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, in caso di donazione di partecipazioni, il donatario non può detrarre l’imposta sostitutiva versata dal donante in sede di precedente rivalutazione. Tale conclusione si fonda sulle seguenti considerazioni:
è necessario che il soggetto che procede a una nuova rivalutazione della medesima partecipazione coincida con colui che aveva effettuato la rivalutazione precedente;
l’imposta sostitutiva versata dal donante, in quanto imposta personale, è finalizzata esclusivamente alla rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione e produce effetti solo in relazione a una successiva cessione effettuata dal medesimo soggetto che ha attivato la procedura di rivalutazione.
Dott. Caglieri Simone






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