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SINDACI, POTERE-DOVERE DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I sindaci hanno il potere-dovere dei sindaci di convocare l’assemblea quando vengano a conoscenza di fatti che la rendano obbligatoria per omissione degli amministratori o fatti censurabili addebitabili agli stessi. Partendo da tale disposizione normativa, i Criteri applicativi della Norma di comportamento CNDCEC 6.1 dispone, tra l’altro, che:

- i sindaci sono tenuti a darne preventiva comunicazione al presidente del CdA o all’amministratore unico o a tutti gli amministratori in carica, perché i medesimi siano debitamente informati;

- dal momento che la legge attribuisce il potere di convocazione dell’assemblea all’organo di controllo in forma collegiale, occorre che il Collegio sindacale assuma una previa delibera in tal senso;

- se un componente ritiene opportuno che il collegio si avvalga di tale potere, deve richiederlo, esponendone le ragioni, agli altri sindaci invitando il collegio ad una specifica riunione, convocata dal Presidente, al fine di sollecitare una deliberazione collegiale in merito. Il rifiuto da parte della maggioranza dei componenti del Collegio sindacale esonera da responsabilità il sindaco che abbia

richiesto, motivandola in forma scritta, la convocazione dell’assemblea;

- qualora la legge o lo statuto non prevedano un termine entro il quale convocare l’assemblea, la convocazione si considera omessa quando siano trascorsi trenta giorni dal momento della conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione (ex art. 2631 c.c.).


FONTE: ITALIAOGGI



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