L’art. 3, co. 1, del D.L. 24.1.2012, n. 1 ha inserito una nuova forma di s.r.l., disciplinata dall’art. 2463-bis c.c., chiamata società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.), con i seguenti caratteri fondamentali:
a) Capitale sociale minimo di almeno 1 € e inferiore all’importo di 10.000 €, con obbligo di versamento interamente in denaro (Consiglio Notarile di Milano, massima del 05/03/2013 n. 130);
b) Spese notarili e di registrazione dell’atto pubblico di costituzione gratuite. Infatti l’iscrizione nel registro delle imprese delle S.r.l.s. sono esenti da diritto di bollo e segreteria, così come non sono dovuti onorari notarili.
La società a responsabilità limitata deve costituirsi mediante atto pubblico, in conformità al modello standard tipizzato stabilito con il D.M. 23.6.2012, n. 138, all’interno del quale sono presenti le seguenti informazioni:
1) Cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) Denominazione sociale contenente l'indicazione di “società a responsabilità limitata semplificata” e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) Ammontare del capitale sociale;
4) L’attività che costituisce l’oggetto sociale;
5) La quota di partecipazione di ciascun socio;
6) Le norme relative al funzionamento della società, comprese quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza; le persone alle quali è affidata l’amministrazione, e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
7) Luogo e la data di sottoscrizione;
8 ) Gli amministratori, i quali possono anche non appartenere alla compagine sociale.
Le clausole del modello tipizzato standard sono inderogabili, per cui, qualora si dovessero rendere necessarie delle modifiche, la società potrebbe costituirsi esclusivamente nella forma di s.r.l. ordinaria, potendo comunque beneficiare del capitale minimo inferiore ad euro 10.000, ma non delle agevolazioni in materia di esonero dalle spese di costituzione riconosciute alle s.r.l. semplificate.
È, inoltre, da ritenere che, qualora il mutamento del modello di s.r.l. semplificata avvenga con l’adozione di quello di s.r.l. ordinaria, non si ponga in essere una “trasformazione” in senso tecnico, in quanto la s.r.l. semplificata costituisce un sotto tipo della s.r.l. ordinaria, e non un tipo autonomo, essendo soggetta, per quanto non espressamente derogato, alla disciplina legale di quest’ultima.
L’accantonamento alla riserva legale (art. 2430 c.c.) degli utili netti, risultanti dal bilancio d’esercizio regolarmente approvato, è elevato dal 5% al 20% sino a quando la riserva stessa, unitamente al capitale, non abbia raggiunto l’ammontare di euro 10.000.
Dott. Caglieri Simone
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