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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

SOCIETA' DI CAPITALI: LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

Premesso come la nozione di “perdita” prevista dal Codice civile è riferita, tecnicamente, al capitale sociale, la normativa civilistica distingue le perdite tra la casistica delle società per azioni (art. 2446, comma 1 c.c.) e delle società a responsabilità limitata (art. 2482-bis c.c.).

L’art. 2446 c.c. stabilisce che quando il capitale sociale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori (o il consiglio di gestione), e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale (o il consiglio di sorveglianza), devono senza indugio (termine di 30 giorni, come vedremo in seguito) convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti finalizzati alla riduzione della stessa. A tale assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato di controllo. La relazione e le osservazioni devono restare depositati nella sede della società durante gli otto giorni antecedenti l’assemblea, in modo da mettere in condizione i soci di prenderne visione ed essere perfettamente informati della situazione economico-finanziaria aziendale prima della riunione in programma. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio dovrà ridurre il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate.

Come specificato in sede di introduzione, sul concetto di “capitale” eroso di un terzo, l’orientamento prevalente della giurisprudenza è quello di effettuare il confronto tra il capitale e la perdita residua dopo l’utilizzo delle riserve suddette (Cass. 12347/1999).

Il legislatore continua con l’art. 2447 c.c. nel quale tratta la casistica della perdita di oltre 1/3 con la riduzione del capitale al di sotto del minimo : << Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società >>. Diversamente dall’art. 2446 c.c., quindi, il legislatore non concede più tempo, per cui la riduzione del capitale con contemporaneo aumento dello stesso o la trasformazione della società o la messa in liquidazione sono decisione obbligatorie, non rinviabili.

Posto che il significato della formula “senza indugio” è stato oggetto di diverse interpretazioni, in relazione alle ipotesi indicate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. si è suggerito che gli amministratori dovrebbero convocare l’assemblea entro 30 giorni.

In entrambi i casi – sia per l’art. 2446 c.c. sia per l’art. 2447 c.c. - gli amministratori devono convocare senza indugio dell’assemblea, redigere una situazione patrimoniale e la relazione degli amministratori (sulla base del documento OIC30 – NC10.2, tale situazione patrimoniale è composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con quest’ultima anche ridotta). La situazione contabile esposta non deve essere anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea; sulla base di quanto affermato dal notariato, la situazione patrimoniale è sostituibile con il bilancio d’esercizio chiuso non oltre i 12 giorni e anche con il bilancio chiuso non oltre 180 giorni. Sulla base della massima H.G.26 del notariato, poiché prevale la priorità della tempestività, è ammesso anche solo la redazione dello stato patrimoniale accompagnato da una relazione che supplisca alla carenza del conto economico e della Nota integrativa.

La funzione della situazione patrimoniale è individuare ed illustrare le cause della crisi e sulla sua natura operativa, finanziaria o straordinaria, e soffermarsi sulle previsioni dei risultati economici dell’esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all’assemblea, all’occorrenza anche attraverso un budget, i necessari elementi di giudizio al fine di procrastinare o meno gli interventi sul capitale.

Il collegio sindacale dovrà:

1) Vigilare sulla tempestiva convocazione dell’assemblea;

2) Mediante le osservazioni esprime un parere tecnico sulla correttezza della relazione degli amministratori in ordine a:

- Descrizione delle cause della perdita;

- Descrizione dei rimedi che si intendono adottare;

- Descrizione delle prospettive gestionali ai fini di utilizzare o meno la moratoria.

3) Valuta l’appropriatezza della deliberazione assembleare.

Tali osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società unitamente alla relazione degli amministratori durante gli otto giorni precedenti l’assemblea.

Invece la relazione del collegio sindacale, nei contenuti, modalità di deposito presso la sede sociale e nei modi, deve essere redatta anche qualora vi sia riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

In merito ai contenuti degli artt. 2482-bis e ter c.c., questi sostanzialmente ricalcano i principi visti per le S.p.a.  


Dott. Caglieri Simone



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