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Writer's pictureDott. Caglieri Simone

SOCIETA' DI COMODO: DEFINIZIONE ED EFFETTI FISCALI

La disciplina delle società di comodo è stata introdotta dal legislatore per disincentivare la costituzione di imprese con il mero fine di usufruire dei beni facenti parte il patrimonio aziendale, cioè costituite non per l’effettivo esercizio di attività d’impresa ma per il mero godimento di beni.

Sono soggetti alla disciplina in commento le seguenti imprese:

- Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.P.a.);

- Società di persone (S.n.c., S.a.s.)

- Società di fatto;

- Società di armamento;

- Stabile organizzazione di società o ente non residente.

Al contrario non rientrano nel campo di applicazione:

- Società ed ente non residente privo di stabile organizzazione in Italia;

- Società semplice;

- Cooperative;

- Società di mutua assicurazione;

- Società consortile;

- Ente commerciale e non commerciale residente;

- Impresa individuale.

Sono qualificate come società di comodo quelle non operative, cioè che presentano ricavi inferiori a quelli minimi presunti sulla base della dotazione patrimoniale dell’azienda.

In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente deve compilare l’apposita sezione del quadro RS al fine di verificare la condizione di operatività/non operatività correlata alla disciplina delle società di comodo.

Premesso come sia data facoltà alle società di comodo di adeguare il reddito dichiarato a quello minimo previsto dalla normativa per non essere sottoposte ad una maggiore tassazione a esse riservata, Il legislatore ha previsto una serie di cause di esclusione/disapplicazione della disciplina delle società di comodo non operative.

La qualifica di “società di comodo” comporta i seguenti effetti negativi:

1) Obbligo di dichiarare un reddito fiscale non inferiore a quello minimo presunto;

2) Nelle società di capitali è prevista una maggiorazione Ires del 10,5%;

3) Obbligo di dichiarare ai fini Irap un valore minimo di produzione;

4) Possibilità di utilizzare le perdite pregresse in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo;

5) In merito al credito iva annuale, impossibilità di chiederne il rimborso o di utilizzarlo in compensazione nel modello F24 o di cederlo a terzi o trasferirlo alle altre società del gruppo.

Il credito può solamente essere riportato nel periodo d’imposta successivo per la compensazione verticale iva da iva, tornando ad essere liberamente utilizzabile nell’esercizio in cui la società dovesse risultare operativa.

6) Il credito iva viene perso definitivamente se ricorrono le seguenti condizioni:

- La società risulta non operativa per tre periodi d’imposta consecutivi;

- In nessuno dei suddetti periodi ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’Iva per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti.

La qualifica di società non operativa non ha carattere permanente, pertanto un’impresa può risultare non operativa in un esercizio e non di comodo in quello successivo.


Dott. Caglieri Simone



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