Nella sentenza della Cassazione n. 29306 del 23/10/2023 i giudici hanno confermato che in caso di uscita di un socio da una S.n.c. (Società in Nome Collettivo), la sua responsabilità è limitata alle obbligazioni sociali contratte fino alla data di scioglimento del rapporto. Nel caso in questione, il socio, dunque, risponde dei soli canoni di locazione maturati fino alla data dello scioglimento del rapporto sociale, dovendo escludersi, invece, l’invocabilità di una sua persistente responsabilità per i canoni successivi alla cessazione del rapporto con la società.
FONTE: EUTEKNE
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