L’art. 1 del DL 61/2023 prevede - in favore dei soggetti che alla data dell’1.5.2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati di cui all’allegato 1 al decreto (specifici territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana) - al sospensione dei contributi INPGI. In dettaglio, la sospensione riguarda:
- i committenti con personale parasubordinato iscritto all’INPGI, con riferimento alla contribuzione relativa ai periodi di paga da maggio a luglio 2023;
- i giornalisti free lance iscritti all’INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto d’autore), per i quali risulterà sospeso il versamento del contributo minimo per l’anno 2023 (previsto per il 31.7.2023), la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022 (fissata al 30.9.2023) e il versamento del contributo a saldo 2022 (previsto per il 31.10.2023).
Per accedere alla sospensione, i soggetti interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’INPGI, via PEC.
FONTE: EUTEKNE
Commentaires