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LICENZIAMENTO E MALATTIA: LA DEPRESSIONE ESCLUDE LA GIUSTA CAUSA

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  • Apr 9
  • 1 min read

Se un lavoratore presenta un certificato medico che attesta una sindrome depressiva, non è possibile procedere al licenziamento per giusta causa, anche qualora il dipendente, al di fuori delle fasce di reperibilità, venga visto svolgere attività di svago. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8738. La decisione chiarisce che il comportamento del lavoratore, pur documentato attraverso investigazioni private commissionate dal datore di lavoro, non è di per sé sufficiente a dimostrare la simulazione dello stato di malattia.

La Corte sottolinea infatti che, ai fini della prova presuntiva, il giudice può basarsi solo su elementi che siano contemporaneamente gravi, precisi e concordanti, e che quindi non è sufficiente rilevare una generica incompatibilità tra lo stato dichiarato e alcune attività svolte nella vita quotidiana. In particolare, non costituiscono elementi decisivi né la manifestata contrarietà del lavoratore alle nuove mansioni assegnate né il fatto che il certificato sia stato rilasciato da un medico di base anziché da uno specialista. Per poter sostenere che la malattia sia simulata, è invece necessario un approfondimento di natura medico-legale, in grado di verificare in modo oggettivo la reale condizione psicofisica del dipendente.

La pronuncia rafforza quindi la tutela del lavoratore in caso di patologie di natura psicologica, evidenziando come queste possano essere compatibili con attività quotidiane apparentemente normali e come non possano essere messe in discussione sulla base di semplici presunzioni o elementi indiziari non adeguatamente supportati da riscontri tecnici.


FONTE: ITALIAOGGI



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