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SPECIALE SUL REGIME FORFETTARIO: I REQUISITI DI ACCESSO (PARTE 2 DI 2)

Con il presente articolo proseguiamo con l'analisi dei requisiti previsti per l'accesso al regime forfettario (si veda anche l'articolo del 20/01/2023).

7) Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che, contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, hanno partecipazioni in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari.

Tale causa di esclusione non opera solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda preventivamente a rimuovere la partecipazione. Si pensi ad esempio al caso del Sig. Rossi, socio di una Snc, che inizia attività di impresa individuale nel 2023: per poter aderire al regime forfettario è necessario cedere la partecipazione nella società di persone nel 2022.

Viceversa, qualora durante l’utilizzo del regime forfettario venga acquisita una partecipazione (ad esempio, per eredità, la stessa deve essere dismessa entro la fine dell’anno, pena la fuoriuscita dal regime forfettario dall’anno successivo (circolare ministeriale 9/E/2019).

8 ) Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che, contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, controllano direttamente (50%+1 delle partecipazioni) o indirettamente società a responsabilità limitata (trasparenti e non) o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Conseguentemente, la partecipazione in srl preclude l'accesso al regime solo al ricorrere di una duplice condizione:

a) La partecipazione deve determinare, direttamente o indirettamente, il controllo della società.

La Circolare Ministeriale 9/E/2019 ha specificato il significato di controllo diretto e indiretto:

- Ai sensi dell’art. 2359, co. 1 c.c., il controllo diretto si realizza quando il contribuente: a) dispone della maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; b) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell’assemblea ordinaria; c) esercita un’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

- Ai sensi del’art. 2359, co. 2 c.c., il controllo indiretto si ha nel caso di controllo mediante anche a voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a “persone interposte”.

Nell’ambito delle persone interposte, la C.M. 9/E/2019 ricomprende anche il coniuge, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado.

Ad esempio non può accedere al regime forfettario l’imprenditore la cui moglie detenga una partecipazione pari al 50% in una S.r.l. che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal marito in forma individuale.

b) La società deve operare in realtà economiche riconducibili a quella della persona fisica in regime forfetario.

Per verificare la presenza o meno di attività riconducibile, la C.M. 9/E/2019 fa riferimento alla coesistenza di due parametri:

> Parametro soggettivo, quale l’attività effettivamente svolta. Nel dettaglio è stato precisato che la riconducibilità dell’attività della S.r.l. a quella individuale del contribuente in regime forfettario deve essere valutata sulla base delle attività in concreto esercitate, indipendentemente dal codice ATECO dichiarato;

> Parametro oggettivo, per cui non solo è rilevante la riconducibilità delle due attività (parametro soggettivo) ma anche l’eventuale interazione tra il contribuente forfettario e la S.r.l. controllata, poiché tale riconducibilità si avrà qualora:

- La persona fisica effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla s.r.l. direttamente o indirettamente controllata;

- La s.r.l. deduca dal proprio reddito d’impresa i correlati componenti negativi di reddito.

Qualora tra i due soggetti (contribuente forfettario e S.r.l.) non vi siano cessioni di beni/servizi e nel caso in cui detti costi dei predetti beni e servizi non fossero fiscalmente deducibili, non si potrà applicare la causa ostativa in commento, potendo quindi il contribuente aderire al regime forfettario.

Ricapitolando, per aversi la causa ostativa del possesso di partecipazioni in S.r.l. non è sufficiente che il contribuente forfetario abbia il controllo di una s.r.l. e che tale partecipata svolga attività riconducibile alla medesima sezione Ateco del contribuente, ma occorre che tra i due soggetti ci siano operazioni in essere dove il contribuente cede le proprie prestazioni/beni alla società, la quale le deduce.

Ad esempio, sussiste la causa ostativa in commento nel caso in cui un contribuente forfettario esercente la professione di commercialista fatturi i propri servizi alla s.r.l. di elaborazione dati che controlla direttamente, ovvero anche tramite propri familiari.

Diversamente, nel caso in cui sia la s.r.l. che il commercialista forfettario fatturino direttamente al cliente non vi sarà alcuna causa ostativa, posto che non vi è alcun costo dedotto dalla s.r.l. relativo all’attività del commercialista.

Il momento in cui opera la causa ostativa è, sulla base della Circolare Ministeriale 9/E/2019, l’anno di applicazione e non l’anno precedente.

In aggiunta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente procede alla cessione della partecipazione posseduta entro la fine del periodo d’imposta precedente a quello in cui intende accedere al regime forfetario, egli potrà accedervi a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessione della partecipazione. In altre parole, per poter accedere/rimanere nel regime forfettario nel 2023 è necessario che il contribuente abbia provveduto alla cessione delle quote nel periodo d’imposta 2022.

Viene precisato, inoltre, che il contribuente che acquista le quote di una società a responsabilità limitata nel 2019, esce dal regime forfetario dal periodo d’imposta successivo, sempre se a seguito di tale acquisto avrà il controllo (diretto o indiretto) della società a responsabilità limitata, e questa svolge un’attività economica riconducibile a quella svolta dal cessionario della partecipazione.

L’Agenzia delle Entrate, infine, ha chiarito come il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973 o contabilità ordinaria, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio.


Dott. Caglieri Simone



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