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SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI SOLO SE TRACCIABILI?

Ai sensi dell’art. 10 del Ddl. di bilancio 2025, dalla data del 01/01/2025 le spese di rappresentanza e gli omaggi saranno deducibili dal reddito d’impresa e dall’IRAP solo se il costo sarà sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Alle medesime condizioni saranno deducibili le spese di:

  • Vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92 (es. taxi, noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).

  • I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR), sempre effettuati mediante i citati autoservizi pubblici non di linea.


FONTE: EUTEKNE



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