Con l'ordinanza 3470/2024 del 7 febbraio, la Corte di Cassazione ha confermato che le spese di sponsorizzazione a favore di Asd e Ssd sono integralmente deducibili dallo sponsor, a seguito del fatto che, nel nostro ordinamento, vige una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
Il contenzioso era nato da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Bologna, avente ad oggetto il recupero, ai fini Ires, Irap e Iva, di parte dei costi sostenuti per spese di pubblicità da una Srl, in relazione ad importi corrisposti a due Asd.
FONTE: ITALIAOGGI

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