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TITOLI DI STATO ESENTI DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

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In caso di successione, l’art. 12 co. 1 lett. h) e i) del DLgs. 346/1990 stabilisce che non concorrono a formare l’attivo ereditario - determinando di fatto un'esenzione ai fini dell'imposta di successione - i titoli di Stato italiani o a essi equiparati. Al contrario non godono dell'esenzione dall’imposta di donazione nel caso in cui siano oggetto di liberalità.

Si rileva che l’esenzione dall’imposta di successione si applica anche ai fondi di investimento (o altri strumenti finanziari) il cui patrimonio comprenda titoli di Stato (o equiparati), per una quota corrispondente alla percentuale del loro patrimonio investita in tali titoli.


FONTE: EUTEKNE



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