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TRIBUTI LOCALI: RAVVEDIMENTO POSSIBILE ANCHE DOPO QUESTIONARI E SCHEMI D’ATTO

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Sep 8
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Dal 12 agosto 2026, il D.Lgs. 147/2026 ha modificato la disciplina del ravvedimento operoso per i tributi locali, eliminando la precedente disparità rispetto ai tributi erariali.

Prima della riforma, per i tributi comunali la semplice ricezione di un questionario con richiesta di documentazione poteva impedire al contribuente di ricorrere al ravvedimento. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, invece, l’accesso alla regolarizzazione rimane possibile fino alla ricezione dell’atto di accertamento oppure, per le violazioni relative ai versamenti, della comunicazione di irregolarità.

Con la nuova disciplina, anche per i tributi locali la ricezione di questionari o schemi d’atto inviati dai Comuni non preclude il ravvedimento operoso. La riforma ha quindi uniformato le regole applicabili ai tributi erariali e locali, ampliando le possibilità di regolarizzazione spontanea del contribuente.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



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