Come indicato dai principi di attestazione dei piani di risanamento del CNDCEC in consultazione, in ipotesi di concordato dove in capo al debitore sia pendente un contenzioso tributario, l’attestatore deve verificare la presenza nella proposta di fondi rischi attivabili qualora i crediti contestati siano dovuti. In merito alla quantificazione dell'importo da accantonare, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/2018 indica un importo pari alla percentuale di soddisfacimento del credito, offerta nella proposta.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
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