CONCORDATO SEMPLIFICATO: LIMITI ALLE MISURE PROTETTIVE SUI CONTRATTI PENDENTI
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- Feb 3
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Le misure protettive restano uno strumento chiave nella gestione della crisi d’impresa, ma la loro applicazione cambia a seconda della procedura adottata. Con l’ordinanza del 15 gennaio, il Tribunale di Isernia ha chiarito che nel concordato semplificato non si applica il divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti.
Il giudice ha riconosciuto esclusivamente le misure protettive tipiche, escludendo un’estensione analogica delle regole previste per il concordato in continuità. La decisione si fonda sulla natura del concordato semplificato, qualificato come procedura autonoma e a carattere liquidatorio, e non come variante del concordato preventivo.
Rilevante anche l’assenza del voto dei creditori, elemento che rende ingiustificata una compressione generalizzata dell’autotutela contrattuale. Ne deriva un perimetro più ristretto delle tutele accordate al debitore, coerente con la struttura e le finalità proprie del concordato semplificato.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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