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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEI BENI

Il liquidatore aggiorna l’elenco dei creditori entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata. Anche se non è espressamente previsto un avviso ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali su beni in possesso o nella disponibilità del debitore del tipo “art. 92 L.F.”, si ritiene opportuno inserire all’interno della comunicazione della sentenza, l’indicazione dell’indirizzo Pec e le altre istruzioni per l’insinuazione.

Nelle istanze di insinuazione (o restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili) alla liquidazione controllata che i creditori presenteranno, dovranno essere indicate:

- Le generalità del creditore;

- La determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione o la descrizione del bene che si rivendica o di cui si chiede la restituzione;

- La sintetica esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda;

- L’indicazione dell’eventuale titolo di prelazione di cui si chiede il riconoscimento;

- L’indicazione dell’indirizzo Pec o del numero di fax o l’elezione di domicilio presso un comune del circondario presso cui ha sede il Tribunale: in assenza di tali indicazioni, tutte le comunicazioni verranno effettuate mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale;

- Allegata la documentazione comprovante le richieste di cui si chiede il riconoscimento.

Una volta ricevute tali domande, il liquidatore provvederà alla redazione di un progetto di stato passivo, comunicandolo agli interessati e assegnando loro un termine di 15 giorni per le osservazioni.

In caso di assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l’inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso di osservazioni il liquidatore procederà alternativamente come segue:

a) Se il liquidatore ritiene fondate le osservazioni, entro 15 giorni dall’ultima osservazione, predisporrà un nuovo progetto di stato passivo da inviare nuovamente agli interessati e dando loro un nuovo termine di altri 15 giorni per le osservazioni;

b) Se il liquidatore non ritiene fondate le osservazioni, egli rimette gli atti al giudice che provvede alla definitiva formazione dello stato del passivo. Il provvedimento del giudice è soggetto a reclamo.

Si ricorda che in mancanza di insinuazioni alla liquidazione controllata, la procedura si chiude.

Le domande tardive, invece, sono ammissibili fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Dott. Caglieri Simone



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