L’art. 199 co. 2 del DLgs. 14/2019 dispone che nella liquidazione giudiziale il debitore ha il diritto di accedere liberamente agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico della procedura - ad eccezione di quelli di cui il giudice ha ordinato la secretazione - senza che sia necessaria l'autorizzazione del giudice. Diversamente gli altri creditori e i terzi devono richiedere tale autorizzazione.
In tal senso si pone anche il Trib. Ferrara 14/02/2024.
FONTE: EUTEKNE

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