ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE: IL TRIBUNALE DI AVELLINO PRECISA LE REGOLE SU ADESIONI, CREDITI E TRANSAZIONI FISCALI
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- Oct 12
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Con la sentenza del 15 luglio 2025, il Tribunale di Avellino ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti prevista dall’art. 57 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
In primo luogo, il Tribunale ha confermato la legittimità di un accordo a carattere dismissorio, precisando che la natura liquidatoria del piano non costituisce ostacolo all’accesso allo strumento di composizione negoziale.
Principali precisazioni del Tribunale:
Calcolo delle adesioni: nella verifica della percentuale dei crediti favorevoli all’accordo devono essere inclusi tutti i crediti esistenti al momento della domanda di omologa, anche se non ancora scaduti. Non rileva la distinzione tra crediti anteriori all’accesso alla fase prenotativa e quelli successivamente maturati.
Creditori aderenti: vanno considerati solo coloro che hanno già espresso il consenso alla proposta alla data della domanda.
Crediti tributari “rottamati”: sono estranei all’accordo se il debitore ha scelto di proseguire la definizione agevolata pendente, senza aderire alla transazione fiscale ex art. 63 CCII.
Crediti in contestazione: se la contestazione è manifestamente infondata o strumentale, il credito deve comunque essere incluso nel passivo e computato ai fini delle maggioranze di legge, per evitare manipolazioni del quorum.
La pronuncia contribuisce a delineare un orientamento applicativo più preciso in materia di verifica delle maggioranze, trattamento dei crediti tributari e gestione delle contestazioni negli accordi di ristrutturazione, consolidando la funzione dello strumento come alternativa flessibile e trasparente alle procedure concorsuali.
FONTE: EUTEKNE






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