IL RUOLO CENTRALE DEL PM NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SECONDO LA CASSAZIONE
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- Jan 1
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 31368 del 4 dicembre, ha chiarito in modo netto l’ampiezza dei poteri del pubblico ministero nell’ambito della liquidazione giudiziale prevista dal Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019). Il Pm può proporre ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale senza limiti specifici, ogni volta che venga a conoscenza dell’esistenza di uno stato di insolvenza, come stabilito dall’art. 38 del Codice.
Secondo la Suprema Corte, il Pm svolge un ruolo strategico di presidio degli interessi pubblici coinvolti nelle situazioni di insolvenza. Il suo intervento non è finalizzato solo all’accertamento della crisi, ma anche a intercettarla tempestivamente per favorirne la regolazione ed evitare il deterioramento irreversibile dell’impresa. Al tempo stesso, il Pm è chiamato a tutelare l’interesse generale del mercato, consentendo l’espulsione delle imprese ormai insolventi per prevenire effetti a catena su altre realtà economiche. La pronuncia rafforza quindi la funzione attiva del pubblico ministero come garante dell’equilibrio del sistema economico e della correttezza delle dinamiche concorsuali.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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