CONCORDATO SEMPLIFICATO: SENZA CONFRONTO REALE NON C’È BUONA FEDE
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- 3 days ago
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L’articolo 25-sexies del Codice della crisi d’impresa consente all’imprenditore di ricorrere al concordato semplificato come soluzione residuale, qualora la composizione negoziata non abbia avuto esito positivo, a condizione che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede.
Un recente decreto del Tribunale di Bologna ha chiarito in modo rigoroso cosa debba intendersi per buona fede. Secondo i giudici, non è sufficiente l’assenza di dolo o di comportamenti scorretti in senso formale: la buona fede richiede un confronto reale, effettivo e informato con i creditori, fondato su una proposta di concordato chiara, completa e concretamente valutabile rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha escluso la sussistenza della buona fede perché il piano presentato risultava incompleto, con soluzioni emerse solo in una fase successiva, direttamente nel concordato semplificato. Inoltre, le modalità e i termini di adesione imposti ai creditori sono stati giudicati incompatibili con i principi di correttezza e trasparenza, in quanto non consentivano una valutazione consapevole delle proposte.
La decisione rafforza quindi un orientamento rigoroso: il concordato semplificato non può essere utilizzato come scorciatoia, ma presuppone un percorso negoziale autentico, fondato su informazioni attendibili e su un effettivo coinvolgimento dei creditori.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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