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PUBBLICITÀ DEL PIANO ATTESTATO E LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 120-BIS

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  • Dec 2, 2025
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Il regime di pubblicità del piano attestato di risanamento è regolato dall’art. 56, comma 4, del Codice della crisi, che attribuisce al debitore una semplice facoltà — e non un obbligo — di iscrivere nel Registro delle imprese il piano, l’attestazione e gli accordi con le parti interessate. Diversamente, l’art. 120-bis, comma 1, del Codice disciplina l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, imponendo decisioni formalizzate con verbale notarile e depositate nel Registro delle imprese, con sottoscrizione da parte dei rappresentanti sociali.

Secondo una parte della dottrina, questa norma si estenderebbe anche agli accordi esecutivi dei piani attestati, equiparandoli agli strumenti “ufficiali” di regolazione della crisi. Tuttavia, applicare rigidamente l’art. 120-bis al piano attestato rischierebbe di snaturarne la funzione: tale strumento è infatti concepito come accordo privatistico con possibilità, non obbligo, di pubblicità. L’estensione forzata delle regole dell’art. 120-bis comprometterebbe quindi la riservatezza e la flessibilità che costituiscono l’essenza stessa del piano attestato di risanamento.


FONTE: EUTEKNE



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