Secondo il Tribunale di Avellino 16/04/2024, in pendenza della domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata avanzata dal creditore, il debitore può chiedere al giudice, in via eccezionale, la concessione di un termine che gli consenta di presentare una proposta e un piano di risanamento finalizzato all’accesso all’accordo di ristrutturazione dei debiti o al concordato minore. Al contrario, tale richiesta di maggior tempo non può essere compiuta con il fine di consentire al debitore di far attestare all’OCC l’assenza di utilità dirette o indirette da destinare al soddisfacimento della pretesa creditoria. La motivazione, secondo i giudici, è da riscontrarsi nel fatto che la procedura di esdebitazione dell’incapiente non rientra tra quelle di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
FONTE: EUTEKNE
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