AMMINISTRATORE CONDOMINIALE IN PROROGA: NIENTE REVOCA DOPO I DUE ANNI, SOLO COMPITI URGENTI
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- Jun 18
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Con la sentenza n. 14039/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che un amministratore di condominio in proroga, oltre il termine biennale previsto dal Codice civile, non può essere formalmente revocato, poiché il suo incarico è già cessato. In tale situazione, l’ex amministratore è autorizzato a svolgere esclusivamente attività urgenti per tutelare gli interessi del condominio, senza maturare ulteriori compensi. La revoca giudiziale, infatti, è prevista solo quando l’amministratore è ancora in carica e si rende necessario un intervento rapido per evitare gravi danni alla collettività condominiale.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

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