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AMMISSIONE AL PASSIVO: BASTA L’ESTRATTO DI RUOLO PER L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

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  • Nov 12
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Il Tribunale di Milano, con decisione del 24 aprile 2025, ha confermato che, ai fini dell’ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale, l’agente della riscossione può assolvere l’onere probatorio mediante la sola produzione degli estratti di ruolo.

La posizione è in linea con la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (sent. 33408/2021), secondo cui, per verificare il diritto al concorso del credito tributario o previdenziale, è irrilevante che l’avviso di accertamento o l’avviso di addebito siano stati notificati. È infatti sufficiente l’estratto di ruolo, documento che sottende la cartella di pagamento e riporta importi, anno di riferimento e codici tributo, elementi ritenuti idonei a identificare con certezza la pretesa (Cass. 32864/2024).

Il Tribunale ha inoltre precisato che l’assenza della data di notifica dell’avviso di addebito o della cartella non impedisce alla curatela di proporre eventuale impugnazione: la mancanza non compromette il diritto di difesa, anche nel regime previgente che vietava l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo (ante D.Lgs. 110/2024).


FONTE: EUTEKNE


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