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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La procedura di liquidazione del patrimonio si apre con la presentazione di apposta istanza presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore.

L’iniziativa nella presentazione della suddetta istanza spetta ai seguenti soggetti:

  • Debitore.

Qualora il ricorso venga presentato dal debitore con l’assistenza dell’OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi deve provvedere a quanto segue::

1) Allegare all’istanza di apertura una relazione che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

2) Entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico da parte del creditore, deve darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell’istante.

  • I creditori.

In tal caso non sarà necessaria l’assistenza dell’OCC.

  • Pubblico Ministero.

Egli non può proporre istanza di apertura della liquidazione controllata dell’imprenditore insolvente, ma potrà presentare istanza di conversione di altra procedura.

Infatti la normativa prevede la possibilità di apertura della liquidazione controllata anche a seguito della conversione di altra procedura, quali:

• In caso di revoca dell’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice, su istanza del debitore, di un creditore o del Pubblico Ministero, dispone la conversione in liquidazione controllata. In tal caso il giudice concede al debitore un termine per l’integrazione della documentazione;

• In caso di revoca dell’omologazione di concordato minore, il giudice, su istanza del debitore, di un creditore o del Pubblico Ministero, dispone la conversione in liquidazione controllata. In tal caso il giudice concede al debitore un termine per l’integrazione della documentazione;

• In caso di esito negativo delle trattative nell’ambito della composizione negoziata, tra le varie alternative è prevista la possibilità per l’imprenditore di chiedere la liquidazione controllata dei beni.

Una volta ricevuta la domanda, il Tribunale aprirà la fase di istruttoria il cui esito può essere:

a) Accogliere l’istanza e dichiarare l’apertura della liquidazione;

b) Respingere l’istanza con decreto motivato;

c) Dichiarare la propria incompetenza. In tal caso non si ha la pronuncia nel merito, limitandosi a trasmettere gli atti sin lì compiuti al tribunale ritenuto competente;

d) Archiviare con decreto il procedimento nel caso in cui il creditore istante abbia desistito con atto successivo. In tale casistica, gli avvocati possono chiedere al Tribunale di rinviare la sentenza, in modo che le parti cerchino di trovare un accordo;

e) A fronte dell’istanza del creditore, a sua volta il debitore può chiedere di accedere alle altre procedure di sovraindebitamento (o ristrutturazione dei debiti del consumatore o al concordato minore). In tal caso, ai sensi dell’art. 271 c. 1 CCII, il giudice concede un termine perentorio per l’integrazione della domanda. Se il debitore non integra la domanda nel termine concesso, viene dichiarata aperta la liquidazione controllata.

In caso di apertura della procedura, il Tribunale emette un decreto nel quale:

1) Nomina il Giudice Delegato;

2) Viene nominato un liquidatore, confermando lo stesso OCC, se la domanda è stata presentata dal debitore, o scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi;

3) Ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori;

4) Stabilisce un termine non superiore a 60 giorni entro il quale i creditori possono presentare domande (tramite Pec) di ammissione al passivo, di restituzione o rivendicazione;

5) Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

6) Nel caso in cui il debitore svolga l’attività d’impresa, dispone la pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese a cura del liquidatore;

7) Ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore.


Dott. Caglieri Simone



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