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ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Jun 19
  • 3 min read

Le formalità necessarie per la convocazione dell’assemblea dei soci ai fini dell'approvazione del bilancio variano in base al tipo di società:

a) Nel caso di S.p.a. e S.a.P.a. l’avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea o sulla Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto.

b) Nel caso delle S.r.l. (art. 2479 bis comma 1 c.c.) o S.p.a. non quotate (art. 2366 comma 4 c.c.) la normativa stabilisce che i modi di convocazione dell’assemblea dei soci devono essere indicati nell’atto costitutivo (ad esempio telegrammi, telex, telefax, posta elettronica certificata, ecc.). In mancanza di riferimenti nello statuto, si dovrà procedere a convocazione mediante lettera raccomandata spedita ai soci – presso i domicili risultanti dal Registro delle imprese - almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione dell’assemblea dei soci. Nonostante il legislatore civile non specifichi niente in merito, è consigliabile effettuare la convocazione mediante raccomandata A/R poiché, come da sentenza del Tribunale di Milano del 04/08/2010, ove il socio deduca di non aver ricevuto l’avviso di convocazione, l’onere di provare la corretta convocazione ricade sulla società.

Qualora sia necessario convocare una seconda volta l’assemblea dei soci, l’orientamento giurisprudenziale prevalente – sulla base del combinato degli artt. 2364 comma 2 e 2369 c.c. – è volto a riconoscere che l’assemblea in seconda convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla prima.

In caso di mancata convocazione dell’assemblea o di ritardo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere tale fatto una grave irregolarità, tale da giustificare l’immediata revoca di amministratori e sindaci. Tuttavia è opinione prevalente che la violazione afferente il ritardo rispetto ai termini di  legge dell’approvazione del bilancio, non invalidi l’assemblea che approva il bilancio (Cassazione 7623/1997).

Al contrario l’omissione della convocazione o il suo ritardo comporta la responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, qualora non abbiano adottato gli opportuni provvedimenti atti ad impedire l’omissione, esponendo gli stessi alle seguenti conseguenze:

- Ai sensi dell’art. 2631 c.c. è prevista una sanzione amministrativa (da € 1.032 ad € 6.197) se la convocazione non avviene nei termini previsti dalla legge o dallo statuto;

- Qualora la legge non preveda un termine entro cui effettuare la convocazione, questa si considera omessa quando sono trascorsi 30 giorni dal momento in cui gli amministratori sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga la convocazione stesso;

- La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa richiesta da parte dei soci.

- Ciò vuol dire che il ritardo nella convocazione dell’assemblea è giusta causa per un’eventuale revoca degli amministratori o anche dei sindaci nel caso appena specificato, ma non è una motivazione valida per rendere l’assemblea nulla.

Il controllo e il potere di irrogare la sanzione amministrativa è rimesso alle Camere di Commercio.

L’assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti l’intero capitale sociale, e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo: è la cosiddetta assemblea totalitaria.

In questa ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Come possiamo ben comprendere, l’assemblea totalitaria si dimostra altamente instabile, riconoscendo il diritto di veto a ciascun partecipante (non solo i soci, ma anche gli amministratori e i sindaci possono opporsi alla delibera).


Dott. Caglieri Simone


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