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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

CAUSE DI ESCLUSIONE ISA ANNO 2021

L'art. 9-bis del DL 50/2017 ha istituito, a decorrere dal periodo d'imposta 2018, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili.

Gli indici di affidabilità fiscale (ISA) non si applicano nelle seguenti casistiche:

1) Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta.

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA i soggetti il cui inizio effettivo dell’attività è avvenuto nel periodo d’imposta in corso, senza prendere in considerazione i termini di apertura della partita iva o di costituzione dell’attività (il termine da prendere in considerazione è “l’inizio attività” );

2) Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;

Si precisa che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività.

3) Ammontare dei ricavi dichiarati - di cui all'art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR - di ammontare superiore a euro 5.164.569;

4) Periodo di non normale svolgimento dell’attività.

Le ipotesi di non normale svolgimento dell’attività sono le seguenti:

- l’impresa è in liquidazione ordinaria, in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

- l’attività produttiva non è iniziata in quanto l’impianto per lo svolgimento dell’attività è ancora in costruzione, non sono state rilasciate le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività, è svolta un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività;

- si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione dei locali;

- periodo d’imposta in cui l’imprenditore o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;

- è stata sospesa l’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA;

- viene modificata in corso d’anno l’attività esercitata;

- per i lavoratori autonomi si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno per effetto di provvedimenti disciplinari;

- eventi sismici.

5) Ai soggetti che usufruiscono del regime forfettario ex L. 190/2014 e del regime di vantaggio ex DL 98/2011 e ai soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;

6) Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;

7) Ai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nello stesso indice, se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice dell'attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;

8 ) Enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

9) Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

10) Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;

11) Alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate e alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi (artt. 9-bis co. 6 del DL 50/2017, 2 del DM 23.3.201;

12) Imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U.

13) Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U.

Viceversa sono cause di esclusione:

1) Stato di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

2) Ritardato avvio dell'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale per eventi vari:

- ritardo nella costruzione dell'impianto;

- assenza di autorizzazioni amministrative;

- svolgimento esclusivo di un'attività di ricerca propedeutica a quella produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi.

3) Interruzione dell'attività che si è protratta tutto l'anno a causa di lavori di ristrutturazione di tutti i locali nei quali viene esercitata l'attività.

4) Affitto dell'unica azienda.

5) Sospensione dell'attività ai fini amministrativi, qualora sia stata data comunicazione alla Camera di Commercio.

6) Per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

7) Modifica dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA.

8 ) Eventi sismici

Nel caso in cui una tipologia di reddito conseguita non consenta la compilazione del relativo ISA, il contribuente viene escluso dalla loro applicazione e, specularmente, non possono fruire di alcun beneficio premiale.


Dott. Caglieri Simone




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