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COMPOSIZIONE NEGOZIATA: LE REGOLE PER L'ACCORDO FISCALE

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  • Mar 19
  • 1 min read

Durante la composizione negoziata della crisi d’impresa, l’imprenditore ha la facoltà di presentare una proposta alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ottenere il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti fiscali e dei relativi accessori. Tuttavia, non è possibile applicare tale trattamento ai debiti nei confronti di enti previdenziali e assicurativi, ai tributi locali e ai tributi UE. Un’eccezione riguarda l’IVA, che può essere oggetto di falcidia o dilazione. Non essendo specificate dalla norma le caratteristiche tecniche della proposta, si ritiene che questa possa avere sia natura liquidatoria sia mista. La proposta deve essere accompagnata da due relazioni: una attestante la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale, redatta da un professionista indipendente, e l’altra relativa alla completezza e veridicità dei dati aziendali, a cura del revisore legale. Pur essendo documenti distinti, non è esclusa la possibilità che entrambi siano redatti dallo stesso professionista, nel rispetto dell’indipendenza.


FONTE: EUTEKNE



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