LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO NELLA SOVRAINDEBITAZIONE: LA CASSAZIONE ESTENDE IL RITO CAMERALE
Con la sentenza Cass. 12 novembre 2025, n. 29918, la Corte di cassazione ha chiarito che, nelle procedure di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato previste dalla Legge 3/2012, si applica il rito camerale disciplinato dagli artt. 737 e seguenti c.p.c. non solo alla fase di apertura della procedura e alla formazione del passivo, ma anche alla fase di liquidazione regolata dall’art. 14-novies.
Secondo la Corte, durante la liquidazione le parti devono utilizzare il reclamo ex art. 739 c.p.c. per contestare gli atti che ritengono lesivi dei propri diritti.La decisione è coerente con i principi generali di:
efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie,
stabilità delle vendite giudiziarie, che tutela anche l’aggiudicatario,e trova riscontro anche nell’art. 2929 c.c.
Il pronunciamento contribuisce a rafforzare la certezza delle operazioni di liquidazione nelle procedure di sovraindebitamento.
FONTE: EUTEKNE






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