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COMPOSIZIONE NEGOZIATA: NO AL SECONDO ACCESSO SENZA NOVITA' SOSTANZIALI

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  • Jun 16
  • 1 min read

Emergono i primi casi di imprese che tentano un secondo ricorso alla composizione negoziata della crisi (Cnc) per affrontare situazioni di difficoltà persistenti o peggiorate. Tuttavia, il punto critico riguarda la possibilità di superare il limite massimo di dodici mesi previsto dall’art. 8 del Codice della crisi per l’efficacia delle misure protettive.

Il Tribunale di Bologna, con decreto del 19 maggio 2025, ha respinto la richiesta di una nuova protezione avanzata da una società che aveva già usufruito del periodo massimo di tutela in una precedente procedura Cnc. Secondo i giudici, non può essere concesso un secondo periodo protettivo se non emergono nuovi elementi o cambiamenti significativi nella situazione di crisi. In caso contrario, si tratterebbe di una semplice reiterazione e non di un nuovo evento.

Respinta anche la richiesta subordinata di misure cautelari atipiche, ritenuta una violazione indiretta del limite temporale imposto dalla normativa.

La decisione sottolinea che per accedere nuovamente alla composizione negoziata con misure protettive è indispensabile la presenza di fatti nuovi o mutamenti rilevanti rispetto alla precedente procedura.


FONTE: IL SOLE 24 ORE


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