CONCORDATO IN CONTINUITA': IL TRIBUNALE DI VASTO CHIARISCE LA PREDEDUCIBILITA' DEL CREDITO
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- Mar 26
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Con la sentenza del 5 febbraio 2025, il Tribunale di Vasto ha ribadito che, nell’ambito del concordato in continuità, la prededucibilità del credito non dipende dalla natura ordinaria o straordinaria dell’atto che ha generato l’obbligazione, ma dal fine perseguito, ovvero la continuità dell’attività aziendale in forma diretta.
Secondo la giurisprudenza consolidata, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 14/2019, sono considerati atti legalmente compiuti:
quelli di ordinaria amministrazione, necessari per la gestione operativa dell’impresa;
quelli di straordinaria amministrazione, purché autorizzati dal Tribunale.
Durante il concordato preventivo, il debitore può:
Effettuare operazioni quotidiane essenziali (pagamento fornitori, gestione risorse).
Conservare e preservare il patrimonio aziendale.
Eseguire interventi di manutenzione per garantire il funzionamento dell’attività.
Dare esecuzione a contratti continuativi o a esecuzione differita, indispensabili per la prosecuzione aziendale.
Il Tribunale sottolinea che qualsiasi altra interpretazione limitativa finirebbe per paralizzare l’operatività dell’impresa durante la procedura concorsuale, compromettendone la continuità e il valore del patrimonio aziendale.
FONTE: EUTEKNE

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