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CONCORDATO IN CONTINUITA': IL TRIBUNALE DI VASTO CHIARISCE LA PREDEDUCIBILITA' DEL CREDITO

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  • Mar 26
  • 1 min read

Con la sentenza del 5 febbraio 2025, il Tribunale di Vasto ha ribadito che, nell’ambito del concordato in continuità, la prededucibilità del credito non dipende dalla natura ordinaria o straordinaria dell’atto che ha generato l’obbligazione, ma dal fine perseguito, ovvero la continuità dell’attività aziendale in forma diretta.

Secondo la giurisprudenza consolidata, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 14/2019, sono considerati atti legalmente compiuti:

  1. quelli di ordinaria amministrazione, necessari per la gestione operativa dell’impresa;

  2. quelli di straordinaria amministrazione, purché autorizzati dal Tribunale.

Durante il concordato preventivo, il debitore può:

  • Effettuare operazioni quotidiane essenziali (pagamento fornitori, gestione risorse).

  • Conservare e preservare il patrimonio aziendale.

  • Eseguire interventi di manutenzione per garantire il funzionamento dell’attività.

  • Dare esecuzione a contratti continuativi o a esecuzione differita, indispensabili per la prosecuzione aziendale.

Il Tribunale sottolinea che qualsiasi altra interpretazione limitativa finirebbe per paralizzare l’operatività dell’impresa durante la procedura concorsuale, compromettendone la continuità e il valore del patrimonio aziendale.


FONTE: EUTEKNE



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