CONCORDATO MINORE: AMMISSIBILE ANCHE PER L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE CESSATO
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Il Tribunale di Ancona, con la decisione del 3 aprile 2025, ha chiarito che il debitore sovraindebitato può accedere al concordato minore anche se i debiti derivano sia da attività d’impresa cessata sia da debiti personali. La cancellazione dal registro imprese dell’imprenditore individuale non costituisce causa ostativa, a differenza dell’imprenditore collettivo per cui vige l’estinzione ex art. 2495 c.c. La pronuncia tutela l’accesso a strumenti di esdebitazione, consentendo al debitore cessato di avvalersi di soluzioni utili anche ai creditori, come l’apporto di nuova finanza e la conversione delle procedure.
FONTE: EUTEKNE

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