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CONCORDATO PREVENTIVO, IL TRIBUNALE DI GENOVA CONFERMA L'OMOLOGAZIONE SENZA VOTO UNANIME DELLE CLASSI

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  • Sep 2
  • 1 min read

Con la sentenza n. 163 del 25 agosto 2025, il Tribunale di Genova ha omologato un concordato preventivo pur in assenza del voto favorevole di tutte le classi, tra cui l’Agenzia delle Entrate, respingendo l’opposizione del creditore pubblico e condannandolo alle spese.

Il giudice ha chiarito che, ai sensi dell’art. 112, comma 3, del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), l’omologazione è possibile se la proposta rispetta i requisiti di legge ed è più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il valore di liquidazione, definito dall’art. 87 del Codice, rappresenta il parametro di riferimento per il controllo di convenienza: il concordato è omologabile quando garantisce ai creditori almeno l’equivalente del valore di liquidazione e può essere superiore grazie alla continuità aziendale, diretta o indiretta, che consente di generare maggiori risorse rispetto allo scenario liquidatorio.


FONTE: ITALIAOGGI


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