Il concordato preventivo viene risolto nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento sulla base dell'art 186 co. 1 e 2 L.F., secondo cui “ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento … il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza”. E' questo il principio espresso dal Tribunale di Bari in data 17/04/2023. A completamento si tenga in considerazione che l'art. 161 co. 2 L.F. stabilisce che il piano di risanamento deve contenere non solo la descrizione analitica delle modalità di adempimento, ma anche “i termini di adempimento della proposta”, cioè le scadenze temporali di pagamento su cui i creditori formalizzano il loro consenso mediante il proprio voto.
FONTE: EUTEKNE
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