Secondo giurisprudenza consolidata, qualora nel contratto di lavoro a tempo parziale non siano presenti le clausole sulla puntuale indicazione della durata della prestazione e sulla collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, si ha una nullità parziale che non pregiudica l’intero contratto.
Inoltre ciò comporta che il rapporto si consideri a tempo pieno, con diritto del lavoratore alle differenze retributive rispetto all’orario full time non svolto a titolo di risarcimento del danno.
FONTE: EUTEKNE
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