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COOPERATIVA SOCIALE: NO AL FALLIMENTO, SI ALLA LIQUIDAZIONE COATTA

La Cassazione 27.10.2023 n. 29801 ha stabilito che la cooperativa sociale non è assoggettabile al fallimento, bensì alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in considerazione del fatto che lo “status” deve prevalere sul “tipo” sociale con la conseguenza che deve applicarsi la disciplina di cui al DLgs. 112/2017 anche alle cooperative sociali e ai loro consorzi.

Si ricorda che le imprese sociali possono assumere la veste giuridica di società, cooperative ordinarie e cooperative sociali purché svolgano, stabilmente e in via principale, un’attività di interesse sociale.


FONTE: EUTEKNE



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