Interessante sentenza in materia di cram down del concordato minore arriva dalla sentenza del Tribunale di Nola 6.2.2023 n. 18, secondo la quale il giudizio comparativo rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 80 co. 3 del DLgs. 14/2019) ai fini dell’omologa del concordato minore, deve essere diverso in base alla tipologia del creditore:
Nel caso di uno o più creditori che contestino la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, la comparazione deve essere meno stringente, ovvero si arriverà all'omologa del concordato qualora il credito trovi soddisfazione in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nel caso in cui l’Erario o gli enti previdenziali non aderiscano, il giudizio di convenienza è incentrato sul solo soddisfacimento del credito erariale, per cui si rende necessario valutare sia il quantum che l’amministrazione opponente potrebbe ricevere in caso di alternativa liquidatoria sia l'aspetto qualitativo, cioè i tempi e le modalità di soddisfacimento del creditore opponente in caso di alternativa liquidatoria. Ciò significa che sarà più conveniente la proposta di concordato minore quando le percentuali di pagamento conseguibili in sede liquidatoria siano equivalenti ma con una tempistica meno favorevole rispetto a quella dettata nel concordato minore.
FONTE: EUTEKNE
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