Secondo la Cass. 5.1.2024 n. 322, se un soggetto rimasto soccombente all’esito di un giudizio di condanna sia successivamente dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l’azione proposta dal creditore non è improcedibile, poiché il creditore può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore può proseguire il giudizio di impugnazione o proseguirla (se era già stata proposta dalla parte in bonis).
L’art. 96 co. 2 n. 3 del RD 267/42 deve essere interpretato estensivamente, comprendendo anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento.
FONTE: EUTEKNE

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