Con la circ. 16.6.2023 n. 28, l’INAIL ha ricordato che ai sensi dell’art. 25-novies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l'Istituto è obbligato a segnalare all’imprenditore interessato e, ove esistente, all’organo di controllo, a mezzo di PEC o, in mancanza, mediante raccomandata A/R, l’esistenza di debiti nei propri confronti per premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni, superiori all’importo di 5.000 euro.
La segnalazione non deve essere inviata se il debito, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, è stato già iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 24 co. 1 del DLgs. 46/99.
FONTE: EUTEKNE

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