La sentenza del TAR della Lombardia 24.3.2023 n. 733 - in materia di obblighi ambientali di rimozione dei rifiuti abbandonati - ha escluso la responsabilità del curatore sia sotto il profilo dell’abbandono incontrollato dei rifiuti (sono stati prodotti dal fallito e, pertanto, il curatore non è responsabile come "successore") sia sulla rimozione dei rifiuti, in considerazione del difetto del presupposto della “detenzione” dell’area su cui insistono i rifiuti (non presenti nell’inventario dei beni dell’impresa fallita).
FONTE: EUTEKNE
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