Con la sentenza n. 7128 del 16/02/2024 della Corte di Cassazione, se da una parte si conferma che il reato di estorsione si configura nella condotta del datore di lavoro che costringa i lavoratori, con la minaccia più o meno esplicita di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, dall'altro lato il medesimo reato non è presente in ipotesi di “aspiranti” lavoratori, dove cioè il rapporto di lavoro non sia ancora in atto.
FONTE: EUTEKNE
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