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DECONTRIBUZIONE AL SUD ESTESA AL 2023

Con il messaggio 21.12.2022 n. 4593, l’INPS rende noto che la decontribuzione Sud ex art. 1 co. 161 ss. della L. 178/2020 (esonero del 30% dei contributi previdenziali del datore per i rapporti con sede di lavoro in una Regione del sud) può applicarsi per tutto il 2023. L’INPS fa così seguito alla decisione C(2022) 9191 final del 6.12.2022 con la quale la Commissione europea ha prorogato l’applicabilità dell’agevolazione legandola al rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework.

Inoltre, l’INPS:

- ricorda che il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework è stato innalzato a 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente;

- precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

Per le modalità di fruizione, l’Istituto rimanda alle indicazioni già fornite in precedenza in ultimo dalla circ. n. 90/2022.


FONTE: EUTEKNE - IL SOLE 24 ORE



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