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DIMISSIONI SOLO IN FORMA SCRITTA

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Il contratto di lavoro subordinato può essere risolto ai sensi dell'art. 26 DLgs. 151/2015 per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solo in forma scritta al fine di:

- conferire data certa alle dimissioni per contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco;

- garantire la libertà e la genuinità della volontà del lavoratore di risolvere il contratto.

Questo, in sintesi, quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 27331 del 26/09/2023.


FONTE: EUTEKNE



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