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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA VERSO IL DEBITORE

L’apertura della procedura di liquidazione controllata è un evento giuridicamente rilevante, cioè idoneo a produrre i seguenti effetti verso il debitore:

  • Spossessamento del potere di amministrazione.

Il potere di amministrare il patrimonio (conservazione, gestione e ricostruzione) viene affidata, a seguito della dichiarazione di apertura della procedura, al Liquidatore.

  • Spossessamento del potere di disposizione del proprio patrimonio, il quale viene assegnato al Liquidatore.

Tale effetto patrimoniale, unitamente al divieto di azioni esecutive imposte ai creditori del debitore, consente di ottenere la “cristallizzazione” del patrimonio del debitore medesimo, “congelandolo” alla data di apertura della procedura e destinandolo alla soddisfacimento dei creditori secondo principio di par condicio creditorium.

Il legislatore stabilisce che sono oggetto di spossessamento i beni che compongono il patrimonio del debitore al momento dell’apertura della procedura mentre resta in dubbio se vi rientrano anche i beni che pervengono al debitore “durante” la procedura medesima. Infatti mentre l’art. 142 comma 2 CCII prevede che nella liquidazione giudiziale del debitore << sono compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi >>, viceversa nella liquidazione controllata non viene richiamato espressamente tale articolo.

Per “beni” la normativa si riferisce in generale a qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica (per cui compresi eventualmente anche i rapporti giuridici e le situazioni soggettive attive come diritti, poteri, facoltà ecc.).

Vi sono però alcuni beni che non sono soggetti alla liquidazione controllata (quindi anche al conseguente spossessamento) ai sensi dell’art. 268 comma 4 CCII:

> I crediti impignorabili, per cui l’art. 545 c.p.c. stabilisce che non sono assoggettabili ad esecuzione forzata:

- I crediti alimentari (come quelli dovuti in regime di separazione);

- I sussidi dovuti per la maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato d’indigenza.

> I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

> I frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c.;

> Le cose che non possono essere pignorate per disposizioni di legge.

L’unica parziale eccezione allo spossessamento è indicata nell’art. 270, c. 2, lett. E) secondo cui il Tribunale, in presenza di gravi e specifiche ragioni, può autorizzare il debitore o un terzo a utilizzare alcuni beni oggetto di spossessamento (es. Abitazione, autovettura).

  • Spossessamento della legittimazione processuale nelle controversie a carattere patrimoniale relative ai beni e ai rapporti appresi. Inoltre - ai sensi dell’art. 270, comma 5 e art. 143 comma 3 CCII – l’apertura della procedura determina l’interruzione del processo, mentre il termine per la riassunzione dello stesso processo interrotto decorre da quanto l’interruzione viene dichiarata dal giudice.

Gli effetti appena esaminati si esplicano nei confronti del debitore, compresi i soci illimitatamente responsabili (art. 270 comma 1 CCII), compresi i soci occulti, anche se sono previsti i seguenti limiti (art. 256 CCII):

a) La liquidazione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili non può essere disposta se è decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità limitata (ad esempio a seguito di trasformazione, fusione o scissione) se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi;

b) Tale estensione della liquidazione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili è possibile solo se l’insolvenza della società attiene, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.


Dott. Caglieri Simone



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