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ESCLUSA LA FACOLTA’ DI NON ACQUISIRE BENI NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Con la sentenza del Trib. Lecce 30/11/2023, i giudici si sono pronunciati nel non attribuire al liquidatore di una liquidazione controllata la facoltà di omettere la formalità della trascrizione della sentenza di apertura della procedura liquidatoria su determinati beni immobili ovvero di escluderli dall’acquisizione all’attivo. Tale decisione è supportata dall’art. 272 co. 2 del DLgs. 14/2019, il quale richiama i co. 3 e 4 dell’art. 213 del DLgs. 14/2019 e non anche il co. 2, ove si dispone che il liquidatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appare non conveniente.


FONTE: EUTEKNE



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