Nell’istituto del debitore incapiente, ai sensi dell’art. 283 CCII, l’esdebitazione è riconosciuta per il debitore persona fisica meritevole, cioè in caso di assenza di atti in frode, mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Tale meritevolezza deve essere oggetto di scrupolosa valutazione da parte del giudice, come ribadito dal Tribunale di Ferrara con sentenza del 7.3.2023.
Nel caso in questione, è stata ritenuta gravemente colposa - e quindi immeritevole - la condotta del debitore consistente nell’aver contratto debiti senza poter contare su redditi sufficienti a farvi fronte. Nel caso di specie, l’opacità dell’impianto probatorio e la sua inadeguatezza a fornire al giudice, sia nell’an che nel quantum, un quadro chiaro dell’indebitamento (stante la produzione di documentazione carente e contraddittoria in ordine alla genesi e alla gestione del sovraindebitamento, nonché di una relazione particolareggiata dell’OCC “carente di approfondimento” e “priva di autonomia rispetto al ricorso”), hanno condotto il giudice a rigettare la domanda di esdebitazione per mancanza di prova dei presupposti di legge.
FONTE: EUTEKNE

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