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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

GESTIONE DELL'IMPRESA DURANTE LE TRATTATIVE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Durante le trattative della composizione negoziata, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa in modo da evitare di arrecare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’azienda, pur con obblighi di segnalazione all’esperto degli atti di straordinaria amministrazione. Ciò si rende necessario poiché in questa fase si vuole evitare di arrecare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria della gestione, data la probabilità di insolvenza, per cui sono previsti dei limiti alla gestione:

  • Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, l’imprenditore deve preventivamente informare per iscritto l’esperto;

  • Per il compimento di atti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, l’imprenditore deve preventivamente informare per iscritto l’esperto.

Il protocollo indica una casistica di atti straordinari, quali:

- Operazioni sul capitale e sull’azienda;

- Concessione di garanzie;

- Pagamenti anticipati delle forniture;

- Cessione dei crediti pro soluto;

- Finanziamenti concessi;

- Rinunzia a liti e transazioni;

- Cancellazione di ipoteche;

- Significativi investimenti;

- Rimborsi di finanziamenti a soci e a parti correlate;

- Patrimoni destinati;

- Atti dispositivi in genere.

A seguito di tali comunicazioni, l’esperto dovrà valutare se il compimento dell’atto può arrecare o meno pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento: in caso positivo, l’esperto dovrà segnalare per iscritto il suo dissenso, tramite la piattaforma telematica, all’imprenditore e all’organo di controllo con una funzione inibente dell’esecuzione dell’atto. Qualora, nonostante la segnalazione, l’atto venga compiuto, l’imprenditore deve informarne immediatamente l’esperto il quale, nei successivi 10 giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, deve segnalare tale dissenso anche al giudice che ha emesso i provvedimenti.

Sulla base dell’art. 22 CCII, nel caso dei seguenti atti di straordinaria amministrazione l’imprenditore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione del Tribunale per:

1) Contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII;

2) Contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII;

3) Contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII, tra uno o più società appartenenti ad un gruppo d’imprese;

4) Trasferire in qualunque forma (cessione, conferimento, ecc.) l’azienda o suo ramo senza il trasferimento dei debiti all’acquirente qualora essi risultino dai libri contabili obbligatori (ovvero senza gli effetti dell’art. 2560 c.c.).

In base all’art. 24 CCII, tali atti elencati conservano i propri effetti se successivamente intervengono:

> un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo omologato o un piano di ristrutturazione;

> il fallimento (liquidazione giudiziale);

> la liquidazione coatta amministrativa;

> l’amministrazione straordinaria;

> il (nuovo) concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’art. 25-sexies CCII.

Dott. Caglieri Simone



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