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GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

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Il concordato preventivo comporta, tra gli altri, lo “spossessamento attenuato” del debitore.

Nel periodo dalla data di presentazione della domanda e fino alla sua omologazione, quest’ultimo conserva i poteri di ordinaria amministrazione, continuando l’esercizio dell’impresa sotto il controllo del commissario giudiziale, mentre per il compimenti di atti di straordinaria amministrazione necessita di autorizzazione del giudice delegato. Nel merito è intervenuto la Cass. n. 36370/2023, distinguendo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sulla base dell’idoneità o meno dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori.


FONTE: EUTEKNE



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