Secondo il Tribunale di Genova (senza n. 143 del 10/11/2023), il compenso compenso degli advisors che hanno assistito il debitore nella redazione e deposito del ricorso per l’apertura della procedura liquidatoria minore non ha natura prededucibile, bensì è un credito in privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2 c.c.
Ulteriore sentenza arriva dal Tribunale di Pordenone (n. 35 del 30/10/2023), questa volta in merito alla quantificazione del compenso citato secondo cui, in assenza di parametri e tariffe dedicate alle procedure di sovraindebitamento ed in assenza di un accordo tra le parti, questo deve essere determinato applicando il DM 55/2014 nella parte relativa alle procedure per la dichiarazione di fallimento e debba essere poi accertato con la domanda di insinuazione al passivo della procedura. In aggiunta, si sottolinea che secondo il Tribunale di Parma (n. 54 del 11/10/2023) il limite massimo del compenso degli advisors deve essere quantificato nel compenso previsto per il Gestore della crisi.
FONTE: EUTEKNE
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