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IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - PARTE 1

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Oct 14, 2024
  • 3 min read

Il D.lgs. n. 13/2024 disciplina l’istituto del concordato preventivo fiscale biennale, strumento con il quale i contribuenti titolari di partita iva di minori dimensioni sono invitati dal fisco a tassare i redditi del biennio 2024-2025 sulla base di quanto “proposto” dall’Agenzia delle Entrate. In sostanza, i contribuenti che decidono di aderire a questo strumento vedranno tassati non più i redditi determinati a consuntivo bensì i redditi attesi, stabilendo in anticipo le imposte da pagare per un periodo di 2 anni (biennio 2024-2025). Eventuali variazioni nei redditi, superiori o inferiori a quelli oggetto del concordato, saranno considerate irrilevanti.

In merito all’ambito soggettivo, i beneficiari del concordato preventivo sono i contribuenti di minori dimensioni (con ricavi o compensi di ammontare pari o inferiore a € 5.164.569) cioè:

  • Contribuenti esercenti attività d’impresa (Imprese individuali, Srl, Snc, ecc.), arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) per il biennio 2024-2025. Dal tenore letterale della norma sembra poter affermare che i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non dovrebbero accedere al concordato preventivo biennale.

  • Precluso l’accesso ai soggetti per i quali non sono stati approvati gli Isa;

  • Contribuenti forfetari ex art. 1, commi 54-89 L. 190/2014 per il solo 2024, in via sperimentale.

Non possono accedere a detto istituto i contribuenti che:

1) Con riferimento al periodo d’imposta 2023 (per l’esattezza, il 31/12/2023) presentano debiti tributari o contributivi pari o superiori a € 5.000 per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Ad esempio, se un contribuente riceve, entro il 31/12/2023, un avviso bonario da controllo automatizzato della dichiarazione, e ha provveduto, sempre entro il 31/12/2023, a rateizzare detto importo, egli potrà accedere al concordato.

2) Non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;

3) Conseguimento di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile per un importo superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;

4) Che hanno subito, negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti la proposta di concordato, una condanna per i seguenti reati:

- Reati tributari (D.lgs 74/2000)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

- Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-bis e 648-ter c.p.)

- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

4) Per i contribuenti forfettari vi è il divieto di accesso al concordato per coloro che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta;

2) Sono esclusi i soggetti che modificano la medesima soggettività del contribuente che ha aderito al concordato quali:

- L’adesione al regime forfettario per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2024);

- La partecipazione ad operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di ramo d’azienda nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2024);

- Interessamento a modifiche della compagine sociale nel caso di società o associazioni trasparenti (art. 5 TUIR).

Inoltre il legislatore ha previsto l’ipotesi di decadenza dal beneficio nelle seguenti casistiche:

> Violazioni penalmente rilevanti, ex D.lgs n. 74/2000, relative al biennio concordato nonché ai tre periodi precedenti detto periodo;

> Comunicazione inesatta o incompleta dei dati Isa che incide in misura superiore al 30% sul reddito o sul valore della produzione netta oggetto di concordato;

> Qualora siano commesse le seguenti violazioni relative al periodo concordato:

- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, Irap e Iva;

- Violazioni relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi se contestate in misura uguale o superiore a tre, commesse in giorni diversi;

- Rifiuto all’esibizione di documenti, registri e scritture contabili ancorché non obbligatorie;

- Omessa installazione degli apparecchi per l’emissione del documento commerciale nonché la manomissione o l’alterazione degli strumenti relativi alla trasmissione telematica dei corrispettivi o il loro uso se manomessi o alterati al fine di eludere l’obbligo delle comunicazioni previste dalla normativa tributaria.

> A seguito di accertamento, nei periodi d’imposta concordati o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o di passività dedotte inesistenti o indeducibili, per un importo superiore al 30% dei ricavi, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;

> Presentazione di dichiarazioni integrative che comportino la modifica o l’integrazione di dati e informazioni originariamente dichiarati o che portano alla determinazione di un reddito o di un valore della produzione netta quantitativamente diverso rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

> Divergenza tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi e quelli comunicati al fisco, ai fini della definizione della proposta di concordato;

> Quando ricorre una delle cause di esclusione, ovvero vengono meno i requisiti relativi ai debiti tributari;

> Mancato versamento delle somme dovute in seguito all’accettazione della proposta concordataria.


Dott. Caglieri Simone



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